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Sez. 3, Sentenza n. 9323 del 05/09/1995 (Rv. 493904 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Ricorso incidentale adesivo - Proposizione - Termini.
Stato
decisa il 1995-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493904-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

Il principio fissato dall'art. 334 cod.proc.civ. - secondo cui le parti contro le quali è stata proposta un'impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale tardiva - è applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, (a quelle cioè provenienti dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che è stata chiamata, in ipotesi di cause inscindibili, ad integrare il contraddittorio e rivolte, in tale ultima ipotesi, contro qualsiasi parte ovvero, in ipotesi di cause scindibili, contro lo stesso ricorrente principale), mentre il ricorso incidentale adesivo, quello cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale, deve essere proposto nei termini ordinari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)