Sez. 1, Sentenza n. 14436 del 22/12/1999 (Rv. 532465 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Cause inscindibili - Impugnazione incidentale tardiva contro parte diversa dall'impugnante principale - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Nelle cause inscindibili (come quelle nelle quali la responsabilità di un coobbligato non può essere accertata che in dipendenza della responsabilità dell'altro, in quanto la liceità o illiceità dell'una condotta deve necessariamente essere valutata per qualificare come lecita o illecita l'altra), è ammissibile la impugnazione incidentale tardiva proposta contro una parte diversa dall'impugnante principale.(Nella fattispecie, la S. C. ha confermato, alla stregua di tale principio, la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo promosso dai comproprietari di un fondo illegittimamente occupato per ottenere la condanna in solido del comune espropriante al risarcimento dei danni che, con la decisione di primo grado, erano stati posti a carico della sola cooperativa edilizia delegata al compimento della procedura espropriativa, appellante principale.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)