Sez. 2, Sentenza n. 5503 del 17/04/2002 (Rv. 553775 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Disciplina ex art. 334 cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti - Ricorso incidentale di tipo adesivo - Proposizione nei termini ordinari.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
La regola dettata dall'art. 334 cod. proc. civ. in tema di impugnazione incidentale tardiva è applicabile soltanto all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella che proviene dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale (o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), ma non alla impugnazione incidentale di tipo adesivo, e cioè a quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere con il ricorso principale, che resta soggetta ai termini ordinari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)