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Sez. 1, Sentenza n. 2012 del 22/03/1983 (Rv. 426866 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRANSAZIONE INERENTE AD UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI.*
Stato
decisa il 1983-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426866-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRANSAZIONE INERENTE AD UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI.*

L'estensione all'intero contratto della nullità della singola clausola o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ. ed in deroga al principio generale della conservazione, consegue al riscontro del carattere essenziale di detta clausola o patto, per effetto della prova fornita dalla parte che invochi tale estensione, ovvero per ammissione della controparte che ad essa si opponga. (nella specie, con riguardo a transazione inerente ad una pluralità di rapporti, i giudici del merito avevano accolto la domanda diretta a far valere la nullità dell'intero contratto in conseguenza della nullità di una delle reciproche concessioni. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che la suddetta statuizione non fosse denunciabile dalla controparte per violazione del citato art. 1419 cod. civ., perché essa aveva sempre sostenuto davanti a quei giudici l'unitarietà del contratto e l'interdipendenza dei singoli patti). (V 4921/80, mass n 408772; (V 91/75, mass n 373252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)