diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 11/08/1980 (Rv. 408772 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - REGOLA 'UTILE PER INUTILE NON VITIATUR' - CAMPO DI APPLICAZIONE - DEDUZIONE DELL'EFFETTO ESTENSIVO DELLA NULLITA DI UNA SINGOLA CLAUSOLA - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA - DECLARATORIA D'UFFICIO DEL PREDETTO EFFETTO ESTENSIVO - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DEDUZIONE DI TALE EFFETTO SOLTANTO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE.*
Stato
decisa il 1980-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408772-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - REGOLA 'UTILE PER INUTILE NON VITIATUR' - CAMPO DI APPLICAZIONE - DEDUZIONE DELL'EFFETTO ESTENSIVO DELLA NULLITA DI UNA SINGOLA CLAUSOLA - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA - DECLARATORIA D'UFFICIO DEL PREDETTO EFFETTO ESTENSIVO - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DEDUZIONE DI TALE EFFETTO SOLTANTO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE.*

In tema di nullita parziale del contratto, la regola utile per inutile non vitiatur puo trovare applicazione soltanto se la parte o la clausola del contratto non affetta da invalidita persegua un risultato configurabile come distinto ed abbia un'esistenza autonoma, e non anche se la clausola sia in correlazione inscindibile con il resto e funzioni condicio causam dans o sine qua non, nel qual caso la nullita parziale investe e travolge tutto il contratto. L'effetto estensivo della nullita della singola clausola o del singolo patto all'intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non puo, peraltro, essere dichiarato d'ufficio dal giudice ed e Onere della parte che assume l'anzidetta estensione di allegare tempestivamente, e di provare con ogni mezzo idoneo, l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullita. (nella specie, la deduzione dell'effetto estensivo della nullita d'una singola clausola e stata ritenuta intempestiva, perche effettuata soltanto con la comparsa conclusionale). (V 91/75, mass n 373252, sulla seconda parte; (Conf 932/70, mass n 346372, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)