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Sez. U, Sentenza n. 3838 del 05/09/1989 (Rv. 463706 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - LETTERA DI UNO DEI CONTRAENTI - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463706-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ART. 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - LETTERA DI UNO DEI CONTRAENTI - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*

Il patto scritto di "proroga" della giurisdizione in favore del giudice di uno degli stati aderenti, secondo la previsione dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in materia civile e commerciale (ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), può discendere anche dalla lettera di uno dei contraenti, successiva alla conclusione del contratto e contenente la proposta di inserimento in esso di detta clausola, ove tale proposta abbia trovato adesione in lettera di risposta dell'altro contraente. (V 2431/83, mass n 427295; (V 3799/80, mass n 407643).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)