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Sez. U, Sentenza n. 2341 del 06/04/1983 (Rv. 427295 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE NELLO) - IN GENERE - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - INDICAZIONE SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE CONTENUTA IN ATTI UNILATERALI E NON INSERITA NEL DOCUMENTO CONTRATTUALE - VALIDITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427295-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE NELLO) - IN GENERE - CLAUSOLA DI PROROGA DELLA GIURISDIZIONE IN FAVORE DI UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - INDICAZIONE SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE CONTENUTA IN ATTI UNILATERALI E NON INSERITA NEL DOCUMENTO CONTRATTUALE - VALIDITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, come interpretato dalla Corte di giustizia della comunità europea con sentenza n. 24 del 14 dicembre 1976, il requisito della Forma scritta, per la clausola di "proroga" convenzionale della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, postula che il relativo accordo risulti da patto scritto o confermato per iscritto (ancorché senza necessità di specifica approvazione a norma dell'art. 1341 cod. civ.), e, pertanto, non è ravvisabile in base ad un'indicazione sulla Competenza giurisdizionale contenuta in Atti unilaterali (nella specie, fattura), che non sia stata inserita e recepita nel documento contrattuale. (V 3799/80, mass n 407643; (V 152/78, mass n 389446).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)