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Sez. 4, Sentenza n. 15749 del 02/05/1989 Ud. (dep. 13/11/1989) Rv. 182524 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO PERSONA GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI.*
Stato
decisa il 1989-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182524-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO PERSONA GIURIDICA - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI.*

Nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica, la responsabilità penale relativa alla prevenzione degli infortuni deve attribuirsi non all'amministratore, ma alle persone preposte all'esecuzione dei lavori. (Conf mass n 171889, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)