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Sez. L, Sentenza n. 4003 del 21/02/2007 (Rv. 594786 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | "Mutatio libelli" - Configurabilità - Presupposti - Riduzione dell'originario "petitum" - Riconducibilità ad un mutamento della domanda - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594786-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

La "mutatio libelli", nel processo ordinario di cognizione così come in quello del lavoro, si concretizza nella formulazione di una pretesa nuova, diversa da quella originaria, nel senso che di quest'ultima deve innovare l'oggetto ed introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine. Pertanto, il ricorrente, che in un suo atto difensivo nell'ambito del processo del lavoro, limitandosi a meglio definire giuridicamente la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, senza alterarne l'oggetto originario, si proponga almeno un parziale soddisfacimento della pretesa azionata formulando una richiesta subordinata, attua una mera riduzione del "petitum" originario, che non richiede - ai sensi dell'art. 420, comma primo, cod. proc. civ. - alcuna autorizzazione del giudice. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo proposto, ha ritenuto legittima la riduzione della domanda operata dal ricorrente originario che, senza modificare la "causa petendi", si era nel corso del giudizio limitato a chiedere la mera declaratoria del diritto alla "chance" di diventare titolare del diritto a percepire il credito riconducibile alla posizione economica differenziata, in luogo dell'accertamento del diritto stesso, riduzione, peraltro, che il giudice avrebbe avuto il potere di effettuare direttamente, anche in difetto di esplicita richiesta in tal senso da parte del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)