Sez. 4, Sentenza n. 12786 del 17/10/1980 Ud. (dep. 02/12/1980) Rv. 146922 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - SOSPENSIONE O RIDUZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA IN ASTRATTO DELL'INDULTO ALLA PENA PRINCIPALE - SUFFICIENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - SOSPENSIONE O RIDUZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA IN ASTRATTO DELL'INDULTO ALLA PENA PRINCIPALE - SUFFICIENZA.*
La locuzione 'si applica l'indultò di cui all'art 11, seconda parte della legge 4 agosto 1978, n 405, deve intendersi come equivalente a quella 'applicabile l'indultò ovvero 'puo applicarsi l'indultò. Pertanto, la durata della sospensione della patente e ridotta nella misura in cui l'indulto e strettamente applicabile, tenuto conto delle eventuali limitazioni dipendenti dal titolo del reato e dalle condizioni soggettive del colpevole, a nulla rilevando che, in concreto, il beneficio non sia stato applicato o sia stato applicato in misura piu esigua. (V mass n 144271; (V mass n 141758).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 171, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)