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Sez. 4, Sentenza n. 1778 del 03/10/1979 Ud. (dep. 08/02/1980) Rv. 144271 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA POTENZIALE DELL'INDULTO ALLA PENA PRINCIPALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144271-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA POTENZIALE DELL'INDULTO ALLA PENA PRINCIPALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

L'eliminazione o la riduzione della sospensione della patente di guida sono applicabili, ai sensi dell'art 11 legge 3 agosto 1978 n 405, quando l'imputato possa in astratto beneficiare dell'indulto che in concreto non venga concesso. (fattispecie in tema di applicazione alla pena principale della sospensione condizionale).*

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)