Sez. 4, Sentenza n. 1778 del 03/10/1979 Ud. (dep. 08/02/1980) Rv. 144271 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA POTENZIALE DELL'INDULTO ALLA PENA PRINCIPALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE EX ART 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N 405 - APPLICABILITA POTENZIALE DELL'INDULTO ALLA PENA PRINCIPALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
L'eliminazione o la riduzione della sospensione della patente di guida sono applicabili, ai sensi dell'art 11 legge 3 agosto 1978 n 405, quando l'imputato possa in astratto beneficiare dell'indulto che in concreto non venga concesso. (fattispecie in tema di applicazione alla pena principale della sospensione condizionale).*
Riferimenti normativi: Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)