Sez. L, Sentenza n. 13793 del 15/06/2006 (Rv. 590162 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisiti sanitari - Accertamento - Giudizio di legittimità - Generica censura avverso decisione di merito che abbia applicato le tabelle del 1992 in luogo di quelle del 1980 - Inammissibilità - Fondamento
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nei giudizi per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'inabilità civile, la generica censura avverso decisione di merito che abbia applicato le tabelle del 1992, in luogo di quelle, più favorevoli, del 1980, senza addurre elementi per dimostrare che con l'applicazione delle vecchie tabelle la domanda sarebbe stata accolta, pur fondata in linea astratta, non è in concreto sufficiente per l'accoglimento della domanda, in sede di giudizio di legittimità, perchè non fornisce elementi per affermare l'ingiustizia della decisione e comunque la necessità di un nuovo accertamento in fatto.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 1, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2, DM Sanità 25/07/1980, DM Sanità 05/02/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)