Sez. L, Sentenza n. 3988 del 02/05/1996 (Rv. 497317 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Riduzione della capacità lavorativa - Elevazione al settantaquattro per cento ex art. 9, primo comma, del decreto legislativo n. 509 del 1988 - Ambito temporale di applicazione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di assegno mensile ex art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 1995 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9. secondo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente al 12 marzo 1992 (data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità che approva la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità), sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data -, alle domande presentate anteriormente alla data suddetta si applica la normativa di cui all'art. 13 citato, risultando così sufficiente, per fruire dell'assegno, la riduzione della capacità di lavoro in misura superiore ai due terzi, sempreché sussistano a quella data i requisiti costitutivi del diritto, ivi compreso quello sanitario, pur se accertato successivamente; per le domande presentate a decorrere dal 12 marzo 1992, invece, alle quali sono da equiparare quelle relativamente alle quali la sussistenza dei requisiti richiesti per la prestazione de qua decorra a partire dalla data suddetta, vale la nuova disciplina introdotta dall'art. 9 del decreto legislativo n. 509 del 1988 e pertanto, per la sussistenza del requisito sanitario, è necessario che la percentuale di riduzione della capacità lavorativa sia almeno pari al settantaquattro per cento.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)