diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2483 del 18/03/1988 (Rv. 458255 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DEL GIUDICE DI PRONUNCIARE NEL MERITO DELLA DOMANDA - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - QUESTIONI ATTINENTI ALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO - RICORSO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458255-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DEL GIUDICE DI PRONUNCIARE NEL MERITO DELLA DOMANDA - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - QUESTIONI ATTINENTI ALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO - RICORSO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il divieto per il giudice di pronunciare nel merito della domanda, fino a quando non sussistano determinate condizioni positive o negative, come nel caso di domanda di accertamento di crediti nei confronti di impresa in liquidazione coatta amministrativa, ivi inclusi quelli insorti per Atti compiuti dal Commissario liquidatore, fino alla conclusione del procedimento di verifica del passivo davanti agli appositi organi della procedura, determina non un difetto temporaneo di giurisdizione, ma una situazione di temporanea improponibilità della domanda, in quanto incide sull'Esercizio del potere giurisdizionale, non sulla sua spettanza. Ne consegue che le questioni attinenti all'osservanza dell'indicato divieto non sono deducibili con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (V 6224/86, mass n 448482).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)