Sez. 2, Sentenza n. 5341 del 16/03/2004 (Rv. 571214 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | In Genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
In base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si deve desumere che, mentre nelle ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali negli elementi costitutivi del processo - tra le quali principalmente, e, nella pratica, prevalentemente quella relativa alla cancellazione della causa dal ruolo - l'atto di riassunzione del giudizio non debba essere notificato alla parte contumace, per converso, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba di esso essere edotto mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza ch'egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale deve avere notizia rimanendone altrimenti leso il diritto di difesa. (La Corte, nel formulare il surrichiamato principio, ha ritenuto necessaria la notifica all'appellato contumace della riassunzione compiuta dagli eredi dell'originario appellante, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, rilevando che il contumace può avere un interesse nuovo e distinto a fare valere nei confronti di nuovi soggetti - costituitisi, a seguito della riassunzione, in luogo della parte originaria, seppure nella medesima situazione sostanziale e processuale - ragioni che non fossero opponibili o che per ragioni personali non aveva inteso opporre alla parte originaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)