Sez. L, Sentenza n. 1309 del 06/02/1992 (Rv. 475599 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Capacità lavorativa (attitudine al lavoro) | Inabilità permanente parziale conseguente a malattia professionale - Accertamento - Criteri - Mezzi - Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Parte - Assunto - Superiore validità di altro metodo (nella specie cosiddetto metodo Rossi) rispetto a quello seguito dal C.T.U. - Assunto non condiviso dal giudicante - Ragioni - Indicazione - Necessità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Capacità lavorativa (attitudine al lavoro)
L'inabilità permanente parziale conseguente a malattia professionale - che è indennizzabile ove raggiunga almeno il grado dell'undici per cento - va determinata in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta, tenendo conto dell'entità e dell'incidenza, nel caso concreto, della tecnopatia sull'attitudine al lavoro, intesa, questa, in senso generico e non specifico, ossia come riferita non alla sola particolare attività nel cui esercizio la malattia è stata contratta ma a tutte le attività lavorative che il soggetto potrebbe proficuamente svolgere. Nel procedere a detto accertamento, che è tipicamente medico-legale, il giudice del merito è tenuto ad adottare il criterio di valutazione più idoneo a conseguire l'anzidetto risultato, avvalendosi, come previsto dall'art. 445 cod. proc. civ., dell'assistenza di un consulente tecnico d'ufficio, e, ove sia contestata la validità del metodo di valutazione seguito da tale consulente e si sostenga la superiore validità scientifica di altro metodo in materia (nella specie, cosiddetto metodo Rossi), ha l'obbligo, se ritenga di disattendere tale assunto, di indicare, con adeguata e coerente motivazione, le ragioni per cui la condivisa valutazione del proprio ausiliario sia aderente ai criteri di legge e corretta sul piano medico-legale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)