Sez. L, Sentenza n. 7217 del 30/05/2000 (Rv. 537067 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Grado di inabilità indennizzabile - Misura non inferiore all'undici per cento - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE
In caso di malattia professionale (o di infortunio sul lavoro) la condanna dell'INAIL alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento - oltre che della indennizzabilità dell'evento - della sussistenza di un grado di inabilità permanente superiore alla soglia minima del dieci per cento: quindi a partire dall'undici per cento.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)