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Sez. L, Sentenza n. 3485 del 19/05/1983 (Rv. 428370 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - SENTENZA DEL TRIBUNALE RELATIVA AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PRETORILE SVOLTOSI NELLE FORME DEL TESTO ORIGINARIO DELL'ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPELLO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 847 DEL 1977 - PROPOSIZIONE MEDIANTE RICORSO - NECESSITÀ - MEDIANTE CITAZIONE - NULLITÀ - PRINCIPIO DELLA COSIDDETTA ULTRATTIVITÀ DEL RITO E DELLA CONSERVAZIONE E CONVERSIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE INVALIDAMENTE PROPOSTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428370-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - SENTENZA DEL TRIBUNALE RELATIVA AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PRETORILE SVOLTOSI NELLE FORME DEL TESTO ORIGINARIO DELL'ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPELLO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 847 DEL 1977 - PROPOSIZIONE MEDIANTE RICORSO - NECESSITÀ - MEDIANTE CITAZIONE - NULLITÀ - PRINCIPIO DELLA COSIDDETTA ULTRATTIVITÀ DEL RITO E DELLA CONSERVAZIONE E CONVERSIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE INVALIDAMENTE PROPOSTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 8 novembre 1977 n. 847 ed ai sensi della disposizione transitoria del secondo comma dell'art. 4 della stessa legge, l'appello avverso la sentenza del tribunale che abbia concluso il giudizio di opposizione al decreto pretorile in tema di repressione della condotta antisindacale, svoltosi nelle forme ordinarie previste dal testo originario dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, va proposto (alla Corte d'appello) mediante ricorso - da depositarsi nella cancelleria del giudice di secondo grado entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza o, in Mancanza, nel termine di un anno dalla sua pubblicazione - e non già mediante citazione. In detta ipotesi, l'adozione di tale Forma ordinaria non può giustificarsi in base al principio della cosiddetta ultrattività del rito (il quale presuppone l'identità della legge processuale vigente al tempo dello svolgimento del primo e del secondo grado di giudizio) e resta, del pari, esclusa l'applicabilità del principio della conservazione e conversione dell'atto d'impugnazione invalidamente proposto con citazione, ove quest'ultima sia stata notificata entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e depositata, invece, oltre tale termine. (V 5919/82; (V 5141/78, mass n 394895; (V 4795/78, mass n 394477).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)