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Sez. L, Sentenza n. 3491 del 08/06/1985 (Rv. 441123 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL DEPOSITO DEL RICORSO - OBBLIGATORIETÀ - VIZIO DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI CITAZIONE - INCIDENZA SULLA VALIDITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441123-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL DEPOSITO DEL RICORSO - OBBLIGATORIETÀ - VIZIO DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI CITAZIONE - INCIDENZA SULLA VALIDITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Nel nuovo rito del lavoro la tempestività dell'atto d'appello (art. 434 cod. proc. civ.) va determinata in relazione al deposito del ricorso medesimo nella cancelleria del tribunale, effettuato il quale viene impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, mentre il vizio della notifica del ricorso e del decreto di citazione non incide sulla validità dell'impugnazione, ma impone soltanto la rinnovazione della notificazione per ordine del giudice sempre che la parte appellata non si sia costituita in giudizio sanando così il vizio medesimo. (nella specie la S.C. ha ritenuto che - in un'ipotesi in cui l'atto d'appello ed il decreto di citazione erano stati notificati in una sola copia, - anziché in due, - all'unico procuratore benché le parti vittoriose, da quest'ultimo rappresentate, fossero due - il giudice del merito erroneamente non aveva ritenuto sanato il vizio con la Costituzione delle parti). (V 3485/83, mass n 428370).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)