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Sez. L, Sentenza n. 10504 del 01/08/2001 (Rv. 548688 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Combinato disposto dell'art. 4, comma nono, e dell'art. 5, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, nella parte relativa alla previsione dell'inefficacia dei licenziamenti per l'ipotesi di mancata comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle modalità di applicazione dei criteri di scelta - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548688-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - del combinato disposto dell'art. 4, comma nono, e 5, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, nella parte relativa alla previsione della sanzione della inefficacia dei licenziamenti collettivi per l'omissione - meramente formale- delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Infatti, da un lato, non appare affatto irragionevole - e, quindi, in contrasto con l'art. 3 Cost. - il previsto collegamento della inefficacia dei recessi non solo a violazioni di carattere sostanziale, ma anche a violazioni di carattere formale e, d'altra parte, la libertà di iniziativa economica - costituzionalmente garantita dall'art. 41 Cost. - non può dirsi compressa dal rispetto delle disposizioni in oggetto in quanto esse non riguardano tanto le scelte di politica aziendale o imprenditoriale nella loro sostanza, quanto l'osservanza di determinate forme procedimentali che consentono un controllo sulla corretta applicazione di misure (adottate dal datore di lavoro nell'ambito della propria libertà di iniziativa economica) direttamente incidenti sui diritti dei lavoratori e, quindi, di rilevanza sociale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)