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Sez. L, Sentenza n. 86 del 08/01/2003 (Rv. 559483 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamenti ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Comunicazione scritta agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali delle modalità di applicazione dei criteri di scelta - Contenuto - Criteri - Identificazione del lavoratore in base ad un criterio diverso da quello indicato nella comunicazione - Conseguenze - Inefficacia del licenziamento.
Stato
decisa il 2003-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559483-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, il licenziamento intimato in violazione della norma di cui all'art. 4, comma nono - che impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, precisandone le specifiche modalità di applicazione - è inefficace, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, sia nel caso in cui nella comunicazione non risultino specificate le modalità di applicazione del criterio di scelta, sia nel caso in cui il lavoratore sia individuato sulla scorta di un criterio di scelta diverso da quello indicato (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento, in quanto la lavoratrice era stata licenziata in applicazione del criterio delle esigenze tecniche produttive, mentre la comunicazione indicava quale criterio di scelta quello dell'anzianità di servizio, senza peraltro specificare la valutazione comparativa dei dipendenti, necessaria per la verifica della sua corretta applicazione).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)