Sez. U, Ordinanza n. 5973 del 12/03/2009 (Rv. 607073 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo adottato da federazione sportiva - Giurisdizione del giudice amministrativo - Non appartenenza della vittima alla federazione - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE
La domanda di risarcimento del danno scaturito da provvedimenti asseritamente illegittimi adottati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220 (convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280), indipendentemente dall'essere o meno il ricorrente associato ad essa, in quanto l'attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria conseguente all'illegittimo esercizio della funzione pubblica costituisce una modalità di tutela per equivalente necessariamente destinata a trovare sede nel medesimo alveo giurisdizionale in cui si colloca la tutela in forma specifica a carattere demolitorio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/08/2002 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)