Sez. 3, Ordinanza n. 945 del 16/01/2026 (Rv. 677699-01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Trasporto internazionale di merci - Responsabilità del vettore - Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 - Esonero di responsabilità del vettore - Fondato dubbio che la perdita o l’avaria sia stata determinata da uno dei rischi elencati dall’art. 17 - Sufficienza - Prova contraria a carico del controinteressato - Contenuto - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
Nel trasporto internazionale di merci, in base agli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ai fini dell'esonero del vettore dalla responsabilità per la perdita o l'avaria delle merci consegnate per il trasporto, è sufficiente il fondato dubbio che, per le particolari circostanze di fatto in cui detti eventi si sono determinati, a provocarli sia stato il verificarsi di uno dei rischi individuati dal medesimo art. 17, par. 4, gravando, in tal caso, sul controinteressato l'onere di provare, non che il danno sia derivato da fatto del vettore, ma che non è stato causato da uno dei predetti "risques". (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del vettore, in base al fondato dubbio che l'utilizzo, per il trasporto, di un veicolo aperto e senza tendone, come previsto dal mittente, previsto dall'art. 17, comma 4, lett. a) della Convenzione, avesse avuto un'incidenza causale sulla perdita parziale della merce, facilitando la propagazione dell'incendio appiccato da ignoti).
Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 17 com. 4, Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 18 com. 4, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1176, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)