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Sez. 4, Sentenza n. 2382 del 10/11/2005 Ud. (dep. 20/01/2006) Rv. 232878 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Macchinari - Difetti - Pericolosità - Controllo del datore di lavoro - Necessità - Modalità del controllo.
Stato
decisa il 2005-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232878-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di normativa antinfortunistica, sussiste la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina, che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone, senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbiano sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere tale responsabilità la mera dichiarazione, resa dal datore di lavoro medesimo, di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica.

Riferimenti normativi: DPR 24/04/1955 num. 547 art. 374, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)