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Sez. 4, Sentenza n. 2630 del 23/11/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 236012 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | In genere.
Stato
decisa il 2006-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236012-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

L'obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici concerne non soltanto i costruttori di macchine, ma altresì gli acquirenti che le mettono a disposizione dei loro dipendenti: anche questi sono tenuti a verificare che le macchine siano prive di rischio per l'incolumità dei lavoratori e la colpa degli uni non elimina quella degli altri. Ciò in quanto è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 68, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)