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Sez. 4, Sentenza n. 43095 del 26/09/2005 Ud. (dep. 29/11/2005) Rv. 232450 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro imprenditore edile - Sicurezza degli strumenti di lavoro - Adozione dei più moderni dispositivi - Obbligo.
Stato
decisa il 2005-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232450-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa (nella fattispecie: nel cantiere edile) tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori. Ne consegue che risponde della violazione dell'art. 374 d.P.R. n. 547 del 1955 - il quale prevede che le macchine e le attrezzature devono possedere tutti i possibili requisiti di sicurezza per evitare infortuni - l'imprenditore che ometta di munire la pala meccanica del dispositivo di sicurezza costituito dal segnalatore acustico di retromarcia.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 374, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)