Sez. 3, Sentenza n. 220 del 21/01/1985 (Rv. 438442 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USI NON ABITATIVI - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - REQUISITO DELLA SOPRAVVENIENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USI NON ABITATIVI - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - REQUISITO DELLA SOPRAVVENIENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di recesso dal contratto di locazione per la necessità del locatore di destinare l'immobile all'Esercizio della propria attività, la sopravvenienza della necessità stessa alla Costituzione del rapporto locatizio trova applicazione soltanto nei confronti dell'originario locatore, potendo invece l'acquirente dell'immobile locato far valere la causa di recesso, nei termini stabiliti dalla legge, sia nel caso in cui l'allegata situazione sia sorta posteriormente all'acquisto, sia nel caso in cui essa fosse a questo preesistente. (Conf 1284/82, mass n 419159; (Conf 1447/80, mass n 404995).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)