Sez. 3, Sentenza n. 1284 del 02/03/1982 (Rv. 419159 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - SOPRAVVENIENZA - APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - SOPRAVVENIENZA - APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
In tema di recesso dal contratto di locazione per la necessità del locatore di destinare l'immobile all'Esercizio della propria attività, la sopravvenienza della necessità stessa alla Costituzione del rapporto locatizio trova applicazione soltanto nei confronti dell'originario locatore, potendo invece l'acquirente dell'immobile locato far valere la causa di recesso, nei termini stabiliti dalla legge, sia nel caso in cui l'allegata situazione sia sorta posteriormente all'acquisto, sia nel caso in cui essa fosse a questo preesistente. (V 1447/80, mass n 404995; (V 301/79, mass n 396384).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)