Sez. L, Sentenza n. 10542 del 03/07/2003 (Rv. 564779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Determinazione - Principio di ragionevolezza - Operatività - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Il principio di ragionevolezza, in base al quale l'orario di lavoro deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa per le quali la variabilità, caso per caso, della relativa onerosità - la quale dipende dalla intensità e dalla natura della prestazione ed è diversa a seconda che questa sia continuativa, anche se di semplice attesa, o discontinua - impedisce una limitazione dell'orario in via generale da parte del legislatore. La valutazione in ordine al superamento, in concreto, del suddetto limite, spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione logica e sufficiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 5, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., Costituzione art. 36, Regio Decr. 12/06/1923 num. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)