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Sez. 3, Sentenza n. 8461 del 17/10/1994 (Rv. 488111 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Presunzione di colpa ex art. 2054, terzo comma, cod. civ. - Prova contraria - Circolazione del veicolo senza il consenso del proprietario - Insufficienza - Circolazione contro la volontà del proprietario medesimo - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488111-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO

Per vincere la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 comma terzo cod. civ. non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), ma è necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà ("prohibente domino"), la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito il quale aveva ritenuto inidonea ad integrare la prova liberatoria la condotta del proprietario consistita nell'affidamento in custodia a terzi del veicolo con avviso al custode di non consegnare ad altri le chiavi del mezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)