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Sez. L, Sentenza n. 15693 del 03/07/2009 (Rv. 609369 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti leciti di opere e servizi - Presupposti di liceità - Gestione autonoma dell'appaltatore - Insussistenza di interventi direttivi del committente sui lavoratori - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609369-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la illiceità dell'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi di pulizia svolti dai soci lavoratori di una cooperativa a favore di una società alberghiera, senza che fossero sottoposti al potere direttivo della committente che si era limitata a fornire le direttive generali).

Riferimenti normativi: Legge 23/01/1960 num. 1069 art. 1 CORTE COST., Legge 23/01/1960 num. 1069 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)