Sez. L, Sentenza n. 8643 del 25/06/2001 (Rv. 547704 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti leciti di opere e servizi - Presupposti di liceità - Gestione autonoma dell'appaltatore - Insussistenza di interventi direttivi del committente sui lavoratori - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'illiceità di un appalto avente ad oggetto il facchinaggio in un caso in cui il lavoratore non era sottoposto al potere direttivo del committente e aveva messo a disposizione di questo le sue energie lavorative per il compimento di attività richiesta nell'ambito della struttura organizzativa e produttiva dell'appaltante).
Riferimenti normativi: Legge 23/01/1960 num. 1069 art. 1 CORTE COST., Legge 23/01/1960 num. 1069 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)