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Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 02/03/1984 Ud. (dep. 20/04/1984) Rv. 163800 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - ESIMENTE DELL'USO PERSONALE - MODICO QUANTITATIVO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163800-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - ESIMENTE DELL'USO PERSONALE - MODICO QUANTITATIVO - NOZIONE.*

L'aggettivo "modico" adoperato dal legislatore per indicare la quantità di droga necessaria per integrare l'esimente prevista dall'art. 80 della legge n. 685 del 1975, va inteso restrittivamente, nel senso che deve trattarsi di un quantitativo minimo od esiguo, che non deve superare le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona. (Conf mass n 161891; (Conf mass n 160839; (Conf mass n 160208).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)