Sez. L, Sentenza n. 3165 del 23/05/1984 (Rv. 435212 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE SULLA BASE DI PROFILI DI FATTO NON PROSPETTATI NELLE PRECEDENTI FASI DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE SULLA BASE DI PROFILI DI FATTO NON PROSPETTATI NELLE PRECEDENTI FASI DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*
La questione di legittimità costituzionale di una norma, proposta in Sede di legittimità sulla base di profili di fatto non prospettati nelle precedenti fasi del giudizio, è irrilevante, essendo l'esame delle nuove deduzioni di merito precluso sia alla Corte di Cassazione che al giudice di rinvio, tenuto (nel caso di Cassazione per violazione di norme) ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ferma la valutazione dei fatti così come accertati dalla sentenza cassata. (V 208/81, mass n 410617; (V 4370/80, mass n 408239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)