Sez. 3, Sentenza n. 208 del 10/01/1981 (Rv. 410617 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - OMESSO ESAME DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - RIESAME DELLA CONTROVERSIA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - OMESSO ESAME DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - RIESAME DELLA CONTROVERSIA - LIMITI.*
Poiche il giudizio di rinvio ha un contenuto predeterminato - circoscritto all'esame dei punti non considerati dalla pronuncia cassata e ritenuti, invece, meritevoli di esame - la sentenza della Corte di Cassazione che abbia rilevato un errore in procedendo, per avere la sentenza denunciata omesso di esaminare un punto decisivo della controversia, vincola il giudice di rinvio non solo in relazione all'affermato principio di diritto, ma anche con riguardo agli accertamenti di fatto che costituiscono il necessario presupposto di quel principio e che, pertanto, non possono essere rivisti o modificati. (Conf 4370/80, mass n 408239; (Conf 6074/78, mass n 395900).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)