Sez. 1, Sentenza n. 1771 del 06/03/1996 (Rv. 496156 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Carattere officioso del giudizio - Poteri del giudice - Accertamento dello stato di insolvenza - Risultanze dello stato passivo - Utilizzabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il giudice, dato il carattere officioso del giudizio, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, anche in base agli atti del fascicolo fallimentare, e l'accertamento relativo può essere fondato anche su fatti diversi da quelli considerati al momento dell'apertura della procedura concorsuale, purché essi (anche se conosciuti successivamente) siano riferibili ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento. Pertanto, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze non contestate dello stato passivo, perché, se questo è (normalmente) formato da crediti che risalgono ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, esso è suscettibile di essere considerato come elemento idoneo a manifestare lo stato di insolvenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 18, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)