Sez. 1, Sentenza n. 225 del 12/01/1999 (Rv. 522191 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Carattere officioso del procedimento - Conseguenze - Accertamento della legittimazione ad agire del creditore istante - Necessità - Esclusione - Desumibilità dello stato di insolvenza da elementi "aliunde" acquisiti all'incarto processuale - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Al carattere officioso ed inquisitorio del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento si riconnette il potere-dovere, per il giudice procedente, di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per l'apertura della procedura concorsuale (anche) sulla sola base degli atti del fascicolo fallimentare, con riguardo alla situazione obiettiva dell'impresa sotto il profilo dello "status decoctionis", ed a prescindere, dunque, dalla legittimazione ad agire del creditore istante, con la conseguenza che, pur nella conclamata assenza di quest'ultima, il giudice è tenuto a respingere l'opposizione se risulti "aliunde" accertato lo stato d'insolvenza dell'imprenditore (purché riferibile ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)