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Sez. 1, Sentenza n. 7019 del 28/07/1997 (Rv. 506288 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Carattere inquisitorio del giudizio - Configurabilità - Conseguenze - Normale distribuzione dell'onere della prova - Inconfigurabilità - Fascicolo fallimentare - Utilizzabilità diretta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506288-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il giudizio d'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento è governato dal principio inquisitorio, nella cui applicazione il giudice, investito dall'esercizio di un potere di indagine attiva che costituisce riflesso e sviluppo di quello che caratterizza la fase di apertura della procedura concorsuale, è sottratto alla normale distribuzione dell'onere della prova e non è soggetto al vincolo delle prove legali, e può, in concreto, attingere le fonti del proprio convincimento da tutte le risultanze del fascicolo fallimentare, restando irrilevante la questione se tale fascicolo debba ritenersi acquisito di diritto agli atti del processo d'opposizione o se l'allegazione di esso debba avvenire mediante uno specifico provvedimento istruttorio. Conseguentemente sono utilizzabili dal giudice dell'opposizione quelle informazioni provenienti dai creditori, compresi quelli istanti per la dichiarazione di fallimento, così come in generale tutte le acquisizioni conoscitive provenienti dal fascicolo fallimentare, rientrando le stesse nella categoria delle prove atipiche delle quali il giudice ha facoltà di avvalersi per l'accertamento dei fatti (principio affermato in un caso di opposizione a dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell'art. 147, secondo comma legge fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)