Sez. 1, Sentenza n. 5020 del 09/06/1987 (Rv. 453624 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ - ABUSIVA OCCUPAZIONE ED IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL BENE PRIVATO SULLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE PER UN TRASFERIMENTO IN VIA NEGOZIALE DEL BENE - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO O RINUNCIA TACITA AD AVVALERSI DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ - ABUSIVA OCCUPAZIONE ED IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL BENE PRIVATO SULLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE PER UN TRASFERIMENTO IN VIA NEGOZIALE DEL BENE - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO O RINUNCIA TACITA AD AVVALERSI DELLA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel caso di abusiva occupazione ed irreversibile acquisizione del bene privato nella realizzazione di opera pubblica, la proposta dell'amministrazione per un trasferimento in via negoziale del bene stesso, ove risulti mantenersi nei limiti di un tentativo di componimento transattivo della vertenza, non implica né interruzione, per effetto di riconoscimento, della prescrizione del diritto del privato al risarcimento dei danni (art. 2944 cod.civ.), né rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione medesima (art. 2937 terzo comma cod.civ.), non integrando un comportamento incompatibile con la volontà di far valere detta causa estintiva del diritto altrui. (V 5439/81, mass nn 416 144 e 416 145).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)