Sez. 1, Sentenza n. 10159 del 18/10/1990 (Rv. 469475 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - PRESCRIZIONE - RINUNCIA AD ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ O RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA STESSA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - PRESCRIZIONE - RINUNCIA AD ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ O RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA STESSA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al diritto al risarcimento del danno che spetta al proprietario del fondo per effetto della radicale trasformazione del bene con l'irreversibile acquisizione nella realizzazione dell'opera pubblica, senza titolo espropriativo, e della conseguenziale perdita del diritto reale per l'illecito della pubblica amministrazione, la rinunzia ad eccepire la prescrizione del diritto all'indennità di espropriazione e, comunque, il riconoscimento del diritto alla medesima indennità, essendo estranei al credito risarcitorio, non comportano né rinunzia ad eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento del danno né riconoscimento dello stesso diritto. (V 2532/90, mass n 466222; (V 5020/87, mass n 453624; (V 2504/71, mass n 353538; (Conf 3253/89, mass n 463329).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944, Legge 25/06/1965 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1965 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)