Sez. L, Sentenza n. 16138 del 21/12/2001 (Rv. 551285 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Denuncia da parte dell'assicurato - Obbligo di qualificazione della malattia - Insussistenza - Domanda di prestazione assicurativa per malattia professionale classificabile come infortunio sul lavoro - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all'assicurato di qualificare la patologia denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Ne consegue che è ammissibile la domanda intesa ad ottenere una prestazione assicurativa in relazione ad una patologia (nella specie, epatite di tipo "B"), che sia denunciata come malattia professionale e risulti invece classificabile come infortunio sul lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)