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Sez. 2, Sentenza n. 1922 del 27/06/1974 (Rv. 370142 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTO DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - CONFIGURABILITA DI UNA VEDUTA IN RELAZIONE AD UNA TERRAZZA - PRESUPPOSTI - PARAPETTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370142-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTO DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE - CONFIGURABILITA DI UNA VEDUTA IN RELAZIONE AD UNA TERRAZZA - PRESUPPOSTI - PARAPETTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le terrazze possono considerarsi preordinate al fine di esercitare la veduta sul fondo del vicino, ai sensi dell'art 900 cod civ, quando oltre che consentire di guardare, siano munite di solidi ripari (ringhiera o parapetto) tali da permettere di sporgersi con la testa senza pericolo, verso detto fondo. L'indagine, intesa ad accertare, se la terrazza sia munita o meno di parapetto, o altro appoggio, idoneo a consentire anche una comoda prospectio sul fondo, si sostanzia in un apprezzamento di fatto che, demandato al giudice del merito, si sottrae, se congruamente e correttamente motivato, al Sindacato di legittimita. (Conf 1481'71, mass n 351798).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)