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Sez. L, Sentenza n. 11184 del 26/08/2000 (Rv. 539772 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalidi civili - Iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - Elevazione del grado di invalidità ad opera del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509 - Nuova disciplina approvata con decreto del ministro della sanità del 5 febbraio 1992 - Regime transitorio - Portata.
Stato
decisa il 2000-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539772-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

Con riferimento all'art. 7 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509, che ha previsto (a regime) che per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 - il cui grado di invalidità era stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del ministro della sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 509/88, cit., e dell'art. 3, comma terzo, legge 29 dicembre 1990 n. 407, e divenuta operante solo dal dodicesimo mese successivo alla sua approvazione - da una parte potevano vedersi confermato il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi ove fosse risultato un grado di invalidità superiore al 45 per cento, d'altra parte, ove il loro grado di invalidità fosse stato inferiore al 46 per cento, conservavano in via transitoria tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma primo. Pertanto soltanto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1992, gli invalidi civili, che alla data del 26 febbraio 1993 non avevano - anche a seguito di nuova visita medico - legale ad opera della competente Commissione - una riduzione della capacità lavorativa superiore al quarantacinque per cento, dovevano essere cancellati d'ufficio dagli elenchi di cui all'art. 1 legge 2 aprile 1968 n. 482.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)