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Sez. L, Sentenza n. 8665 del 29/05/2003 (Rv. 563757 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Trascrizione in ricorso delle clausole asseritamente male interpretate - Necessità - Contenuto delle censure - Mera prospettazione di una differente tesi interpretativa - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563757-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione richiedono la trascrizione del testo completo delle clausole contrattuali delle quali si deduce che sia stata offerta un'interpretazione erronea, nonché la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e l'espressa indicazione delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)