Sez. L, Sentenza n. 1355 del 23/02/1983 (Rv. 426155 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO INDIVIDUALE DI CONGLOBAMENTO RETRIBUTIVO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO INDIVIDUALE DI CONGLOBAMENTO RETRIBUTIVO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Il patto di conglobamento retributivo, stipulato con il contratto individuale di lavoro, opera validamente nei limiti in cui risultino riconosciuti al lavoratore i diritti inderogabilmente spettantegli a norma di legge o di contratto collettivo ed, in particolare, il compenso spettante per il lavoro straordinario. (V 4449/77, mass n 388050; (V 1693/70, mass n 347631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)