Sez. L, Sentenza n. 24898 del 09/12/2010 (Rv. 615567 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 - Requisiti - Socio di una società a responsabilità limitata che svolga attività lavorativa nell'ambito di essa - Relativa qualificazione previdenziale - Minima partecipazione societaria - Rilevanza - Limiti - Ruolo gestorio - Correlazione alla proprietà dell'azienda.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, dettati dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della qualificazione previdenziale della posizione di un socio di una società a responsabilità limitata che svolga attività lavorativa nell'ambito di essa, non rileva il fatto che quest'ultimo abbia una quota minima di partecipazione societaria, a meno che non risulti che egli svolga un ruolo gestorio, ancorché di mero fatto o limitato, che trovi una ragionevole spiegazione solo in una speciale posizione di supremazia, o di facoltà di iniziativa, o di autonomia dai normali controlli cui sono normalmente sottoposti i lavoratori subordinati o autonomi, correlate alla partecipazione alla proprietà dell'azienda.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 30/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)