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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012 (Rv. 624710 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Contribuzione previdenziale - Obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale per il socio amministratore di società a responsabilità limitata - Fondamento - Conseguenze - Socio lavoratore di società semplice - Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624710-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale. Ne consegue che tale obbligo sussiste, a maggior ragione, per il socio di società semplice, operante nel settore commerciale, che presso la stessa svolga la sua attività (nella specie, quale socio accomandatario di società in accomandita semplice) e che, diversamente, resterebbe privo di tutela assicurativa, restando irrilevante l'eventuale iscrizione ad altra cassa previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)