Sez. L, Sentenza n. 3074 del 15/03/1993 (Rv. 481406 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Credito avente ad oggetto l'integrazione salariale - Natura previdenziale - Rivalutazione ex art. 442 cod. proc. civ. del credito sorto prima della sopravvenuta legge n. 412 del 1991 (art. 16) - Ammissibilità -
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
Il credito avente ad oggetto l'integrazione salariale erogata dalla C.I.G. ha natura previdenziale (avendo detta prestazione la funzione di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto per un evento riconducibile alla previsione dell'art. 38, secondo comma, Cost.), ma - ove sorto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma della legge n. 412 del 1991 - è tuttavia suscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)