Sez. L, Sentenza n. 11484 del 18/11/1997 (Rv. 510128 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Credito avente ad oggetto l'integrazione salariale - Natura previdenziale - Credito sorto anteriormente alla legge 412 del 1991 (art. 16) - Rivalutazione ex art. 442 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Cumulo di rivalutazione ad interessi - Legittimità - Decorrenza degli interessi e della rivalutazione - Dalla data del provvedimento autorizzatorio della c.i.g..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Il credito avente ad oggetto l'integrazione salariale erogata dalla cassa integrazione guadagni ha natura previdenziale trattandosi di prestazione la cui funzione è di surrogare o integrare un reddito da lavoro, cessato o ridotto per un evento riconducibile alla previsione dell'art. 38, secondo comma, cost.. A tale credito si applica pertanto, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., la regola della automatica rivalutazione, senza alcun onere per l'interessato di dimostrare il pregiudizio subito, e, qualora si tratti di credito sorto anteriormente alla data dell'entrata in vigore della regola limitativa del cumulo fra rivalutazione ed interessi, contenuta nell'art. 16 sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, per essere il provvedimento di autorizzazione all'integrazione salariale anteriore a detta data, gli interessi legali e la rivalutazione devono essere liquidati con riferimento alla data di detto provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)