Sez. L, Sentenza n. 1195 del 03/02/2000 (Rv. 533414 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata - Ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
Il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata - ovvero fondato sull'affermazione che il giudice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali oppure abbia erroneamente ritenuto non contestata una circostanza di causa - è inammissibile, configurando ipotesi di travisamento dei fatti, contro cui cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)